Le novità del marchio

Con riferimento ai marchi costituiti da una espressione denominativa e da elementi figurativi e grafici, nel giudizio di confondibilità si dovrà avere riguardo anche ad un solo di tali elementi.
Sempre con riferimento alla confondibilità, deve essere valutata la loro maggiore o minore idoneità e che si riflette, sul giudizio di -confondibilità-, ossia possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (consumatore medio*), che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

* (confondibilità tra marchi, è necessario riferirsi al punto di vista ed alla normale intelligenza, diligenza ed avvedutezza della persona, alla quale il prodotto è diretto, -consumatore medio-) ;

Fatto costitutivo è la sola registrazione; infatti ”chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio, idoneo a distinguere prodotti e servizi, ha diritto di valersene in modo esclusivo”, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (Codice Civile e Legge speciale) . Lo stesso vale anche per il Marchio Comunitario, che produce i suoi effetti in tutta la C.E.
In conformità a questa scelta, l’uso effettivo del marchio, da parte del titolare, ha solo un effetto conservativo del diritto, dal momento che l’uso, determina –non l’acquisto- ma impedisce la decadenza.
Il Nostro Ordinamento, tutela anche le condizioni di fatto, ponendo una sorta di protezione all’uso precedente di fatto, che conferisce al marchio preusato, rinomanza o notorietà generale, in presenza di questa fattispecie. Il marchio successivo, non sarà valido, perché mancherà l’elemento della NOVITA’.
Diversamente, da questa fattispecie, se il marchio sia stato preusato, in ambito territoriale limitato –preuso locale-, in tal caso il Marchio preusato, potrà coesistere localmente con quello registrato.
Una ulteriore fattispecie, è prevista, con riferimento al Marchio Comunitario. Una tutela di portata diversa, è concessa al preutente locale, in presenza di Marchio Comunitario, -qualora sia prevista- tale tutela nella legislazione dello Stato membro ed in ogni caso, l’esercizio del diritto da parte del preutente, subisce limitazioni, qualora abbia tollerato l’altrui uso, -salvo atti di mala fede.
La protezione del segno per primo usato (dotato di notorietà generale o locale) è affidata alle norme sulla concorrenza sleale.