Separazione tra coniugi


L. 898/’70 modificata con L. 74/’87


Una volta che sia divenuta intollerabile la convivenza dei coniugi, per il venir meno della comunione spirituale e materiale della famiglia tra i coniugi, gli stessi congiuntamente o per iniziativa di uno solo, possono ricorrere al Tribunale, affinché lo stesso Ufficio emetta la sentenza di separazione (consensuale o giudiziale) tra i coniugi.

Per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la separazione deve protrarsi ininterrottamente da almeno tre anni, a far tempo dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si propone al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza (nel caso di domanda giudiziale).